Notizia

Anche il preliminare costituisce scrittura contabile obbligatoria per le societa' immobiliari

Pubblicato il 22 settembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per le società immobiliari anche i contratti preliminari devono essere considerati alla stregua di scritture contabili da conservare obbligatoriamente. 

E’ quanto sancito dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione nel testo della sentenza n. 36624 del 21 settembre 2012, pronunciata con riferimento ad un addebito per occultamento di scritture contabili mosso nei confronti del rappresentante legale di una società immobiliare.                           

Le scritture contabili obbligatorie – precisa la Corte – costituiscono una categoria i cui confini, lungi dall’essere specificamente determinati, sono segnati, attraverso il collegamento alla natura dell’impresa, dalla tipologia dell’attività svolta. Ed all’interno di detta categoria, quindi, vanno ricompresi i contratti preliminari di compravendita stipulati da imprese, come quella in esame, immobiliari. Non vi è dubbio, infatti, che il preliminare di compravendita di immobili, “da un alto, inerisca esattamente all’attività di una impresa, come quella di specie, di costruzioni e, dall’altro, non possa non rivestire natura contabile atteso che, comprovando l’avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo, assume la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per la impresa venditrice, un ricavo imponibile”.

weekly news 39/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 13 maggio 2024
Contributo eccellenze settore gastronomico agroalimentare

Termine ultimo per l’invio telematico (entro le ore 12.00) al Ministero dell’Agricoltura della domanda di contributo a fronte di investimenti in macchinari / altri beni strumenta...

Scadenza del 16 maggio 2024
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2024
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).