Per le società immobiliari anche i contratti preliminari devono essere considerati alla stregua di scritture contabili da conservare obbligatoriamente.
E’ quanto sancito dai giudici della Terza sezione penale della Cassazione nel testo della sentenza n. 36624 del 21 settembre 2012, pronunciata con riferimento ad un addebito per occultamento di scritture contabili mosso nei confronti del rappresentante legale di una società immobiliare.
Le scritture contabili obbligatorie – precisa la Corte – costituiscono una categoria i cui confini, lungi dall’essere specificamente determinati, sono segnati, attraverso il collegamento alla natura dell’impresa, dalla tipologia dell’attività svolta. Ed all’interno di detta categoria, quindi, vanno ricompresi i contratti preliminari di compravendita stipulati da imprese, come quella in esame, immobiliari. Non vi è dubbio, infatti, che il preliminare di compravendita di immobili, “da un alto, inerisca esattamente all’attività di una impresa, come quella di specie, di costruzioni e, dall’altro, non possa non rivestire natura contabile atteso che, comprovando l’avvenuta corresponsione di pagamenti a titolo di caparra in vista della stipulazione del contratto definitivo, assume la veste di vera e propria ricevuta, indubbiamente rilevante ai fini fiscali, attestando, per la impresa venditrice, un ricavo imponibile”.
weekly news 39/2012