Il 1° ottobre 2012 è la data della presentazione delle dichiarazioni fiscali. Dunque, si presenterà anche la dichiarazione Iva con le eventuali compensazioni orizzontali (con altri tributi) e verticali (con lo stesso tributo).
Tuttavia, per le compensazioni orizzontali, a decorrere dal 1° aprile 2012 ed in presenza di somme da compensare che superano i 5mila euro (nuova soglia di fissata dal DL 16/2012, oltre la quale la compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate), il contribuente che rispettasse la data indicata potrebbe compensare solo a partire dal 16 novembre 2012; mentre, per poter compensare già dal 16 ottobre 2012 dovrà necessariamente adempiere all’invio entro il 30 settembre 2012 (domenica). Infatti, la compensazione orizzontale sopra il tetto di 5mila euro, si realizza solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell' istanza di compensazione/rimborso in caso di crediti infrannuali risultanti dal modello TR. Quindi, con la presentazione a ottobre la compensazione avverrà a novembre.
Si ricorda che per i crediti superiori a 15mila euro è obbligatorio il visto di conformità di un soggetto abilitato o la sottoscrizione dell'incaricato della revisione legale. A tal proposito, è possibile, per chi ha già presentato la dichiarazione Iva senza visto di conformità, approfittare della scadenza in arrivo per rettificare con un nuovo invio di una dichiarazione con visto o sottoscrizione senza applicazione di sanzioni, nel caso debba compensare più di 15mila euro.
In merito alla compensazione, è da considerare il vincolo stringente della precedenza per i debiti scaduti: è obbligatorio estinguere prima i debiti che superano 1.500 euro, per imposte erariali, iscritti a ruolo e già scaduti; solo dopo si potrà procedere a compensare ulteriori somme.
weekly news 39/2012