Dopo le prime indicazioni della circolare 24/E/2012 in merito alla nuova disciplina sulla tassazione dei beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari per fini privati (dell’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Dl n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011), provengono dalla circolare 36 del 24 settembre 2012, emessa dall’agenzia delle Entrate, ulteriori chiarimenti. Si ricorda che il primo adempimento è la presentazione della relativa comunicazione con scadenza al 2 aprile 2013.
Allo scopo di evitare la doppia imposizione all’imprenditore individuale, al socio di società di persone e di società trasparenti per opzione, se sono anche gli utilizzatori, il reddito diverso da assoggettare a tassazione deve essere determinato decurtando il maggior reddito di impresa attribuito all’imprenditore o al socio conseguentemente all’indeducibilità del costo del bene concesso in godimento. Pertanto, in tale circostanza, sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso l’eventuale eccedenza tra:
- la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato (il bene è dato in godimento a corrispettivi inferiori al valore di mercato)
e
- il reddito d’impresa imputato all’imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza corrispondente all’ammontare dei costi non ammessi in deduzione.
Lo stesso criterio si applica ai beni ad uso promiscuo - ad esempio l’auto usata gratuitamente da uno dei soci - per i quali il Tuir forfetizza la deducibilità dei relativi costi. Mentre, viene spiegato, la disciplina non si applica sui beni per cui sussiste l'integrale deducibilità dei componenti negativi, ossia sulle autovetture adibite a uso pubblico, come i taxi.
Altra importante apertura del Fisco riguarda la data certa della documentazione relativa alla concessione in godimento dei beni: ai fini dell’onere della prova, infatti, la circolare 24/E/2012 pone la necessità di un’apposita comunicazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio di utilizzazione del bene da parte del socio, dalla quale risultino il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali. Ora, con le ulteriori indicazioni in oggetto, si stabilisce che in assenza della documentazione il contribuente possa comunque dimostrare diversamente gli elementi dell'accordo che disciplina l'utilizzo del beni.
weekly news 39/2012