Nel caso in cui il professionista, successivamente al pagamento della parcella convenuta, svolga attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite con il cliente, lo stesso ha diritto ad essere compensato anche per dette attività. Ed infatti, a seguito dell'emissione del documento contabile da parte del professionista, il cliente viene liberato solo dagli obblighi di pagamento relativi alle attività concordate e svolte prima dell'emissione della parcella medesima.
E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012 e con cui è stato accolto il ricorso presentato da un commercialista al fine di vedersi corrispondere la remunerazione anche per le prestazioni dallo stesso svolte successivamente al pagamento della fattura inizialmente convenuta.
weekly news 39/2012