In base a quanto espresso da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Ue (sentenza C- 294/11) - che ha ribaltato l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il termine per inviare le richieste di rimborso dell’Iva dei soggetti non residenti sia da considerare ordinario – a prevalere è ora il carattere perentorio del suddetto termine in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/9/Ce.
Dunque, i soggetti passivi nazionali e quelli non residenti che vogliono inviare la richiesta di rimborso dell’Iva versata nel corso del 2011 in un altro Stato Ue, hanno tempo fino al 30 settembre 2012. Il termine, per le istanze presentate in Italia, slitta al 1° ottobre, dato che il giorno 30 settembre cade di domenica.
L’adempimento interessa tutti i soggetti passivi nazionali che hanno effettuato acquisti/importazioni in un altro Stato Ue e i soggetti passivi comunitari che hanno messo in atto le stesse operazioni in Italia, oltre i soggetti passivi extracomunitari di Paesi con cui sono in vigore accordi di reciprocità che hanno posto in essere operazioni rilevanti in Italia.
Affinché maturi il diritto al rimborso Iva Ue è, infatti, necessario che in capo al richiedente sussistano gli stessi presupposti del diritto alla detrazione operanti in ambito nazionale: il soggetto passivo deve aver posto in essere, nel Paese in cui è stabilito, operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e non devono esservi limitazioni oggettive.
E’ necessario cioè che il soggetto che effettua la richiesta, nel periodo cui l’istanza si riferisce, non abbia avuto una stabile organizzazione nello Stato membro in cui sono stati effettuati gli acquisti e non abbia attuato in tale Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi.
La domanda di rimborso Iva Ue deve essere indirizzata all’agenzia delle Entrate, entro lunedì 1° ottobre 2012, in via esclusivamente telematica (il modulo è scaricabile direttamente dal sito internet dell’Agenzia). Le modalità previste sono diverse: mediante i servizi online, tramite gli incaricati abilitati, i soggetti appositamente delegati oppure tramite le camere di commercio italiane all’estero.
La richiesta di rimborso deve far riferimento ad un periodo non superiore a un anno, né inferiore a tre mesi. Se la domanda si riferisce ad acquisti di un trimestre, l’importo minimo rimborsabile è di 400 euro. Invece, se la somma da recuperare riguarda acquisti realizzati nel corso dell’anno solare, l’importo minimo è di 50 euro.
weekly news 39/2012