Principio generale dell'ordinamento italiano è che sui redditi di capitale, tra cui rientrano gli interessi corrisposti a fronte di finanziamenti, percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, va versata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Per effetto di tale principio, una società fiduciaria che ha stipulato contratti di finanziamento con istituti di credito esteri - presso i quali sono state depositate attività finanziarie, a nome della società stessa, con apposito mandato - ottenendo una linea di credito con l’istituto bancario la quale produce interessi, che la fiduciaria corrisponde per conto dei propri fiducianti, è soggetta ad applicare, in quanto controparte di un contratto, la suddetta ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nei confronti del percettore non residente.
A fornire la risposta è la risoluzione n. 89/E del 25 settembre 2012, dell'agenzia delle Entrate, la quale ricorda che la percentuale della ritenuta, con riferimento ai proventi divenuti esigibili a decorrere dal 1° gennaio 2012, è salita dal 12,50 al 20% .
Tale percentuale, viene rilevato, può essere ridotta a fronte di convenzioni contro le doppie imposizioni che prevedano minori aliquote rispetto alla legge italiana.
Aggiunge la risoluzione che, per effetto del monitoraggio fiscale, sulla fiduciaria ricade l'obbligo di rilevare e comunicare i trasferimenti di denaro per importi superiori a euro 10.000 conseguenti alla sottoscrizione del finanziamento – compresi i trasferimenti connessi ai relativi interessi. Inoltre, è obbligata a segnalare i redditi corrisposti e la ritenuta applicata nella dichiarazione dei redditi dei sostituti d’imposta.
weekly news 39/2012