Con il messaggio n. 15279/2012, rettificando quanto in precedenza affermato con il messaggio n. 9869/2012, l’Inps torna sull’argomento dei termini di prescrizione per il rimborso dei contributi indebitamente versati, cioè di quei contributi versati all'Istituto previdenziale in assenza di obbligo di pagamento.
Ribadito che la prescrizione contributiva osserva il termine quinquennale per tutte le tipologie di gestioni e assicurazioni, l’Inps sottolinea come una volta spirato tale termine, lo stesso Istituto si trova nelle condizioni di non poter né richiedere né accettare o trattenere i relativi contributi.
Soprattutto con riferimento alla sorte dei contributi indebitamente versati dai co.co.co e dai lavoratori a progetto, l’Inps ora fa marcia indietro e corregge la precedente assimilazione che di essi era stata fatta ai contributi versati dai lavoratori autonomi.
Infatti, se inizialmente era stato affermato che per la loro natura di lavoro autonomo attribuita ai fini previdenziali a tali lavoratori, i contributi dei co.co.co indebitamente versati non erano computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e potevano essere restituiti, ora si specifica che tale contribuzione non può essere assimilata a quella per gli esercenti attività commerciali, della quale si assumono solo i criteri per il computo del periodo assicurabile e delle sanzioni civili per tardivo versamento.
Pertanto, anche i contributi indebiti pagati da co.co.co., lavoratori a progetto e professionisti senza cassa soggiacciono al termine di prescrizione dei 5 anni. Inoltre, trascorso tale termine, gli stessi contributi producono diritto alla prestazione e non possono essere rimborsati, come accade nel caso dei lavoratori autonomi.
weekly news 39/2012