Nella sentenza del 27 settembre 2012 relativa alla causa C-587/2010, la Corte di Giustizia Ue interviene su un caso di diniego dell’esenzione Iva nelle cessioni intracomunitarie (esenti nel Paese di origine e tassate come acquisti intracomunitari in quello di destinazione) esclusivamente per mancata indicazione del numero identificativo Iva dell’acquirente.
La Corte spiega che l’Amministrazione tributaria di uno Stato membro può subordinare l’esenzione dall’imposta in oggetto in una cessione intracomunitaria alla comunicazione, da parte del fornitore, del numero d’identificazione Iva dell’acquirente, ma il diniego dell’esenzione non può essere basato solo sul fatto che l’obbligo di comunicazione non è stato rispettato.
Pertanto, se il fornitore in buona fede, e dopo aver adottato tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere, non è in grado di comunicare il numero d’identificazione, ma fornisce indicazioni idonee a dimostrare sufficientemente che l’acquirente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale nell’ambito dell’operazione di cui trattasi, l’esenzione non è negabile.
weekly news 39/2012