Per escludere la configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte a fronte di operazioni di costituzione di una nuova società con conseguente cessione d’azienda, non può invocarsi il disposto di cui all’articolo 2560 del Codice civile ai sensi del quale l’alienante non viene liberato dai debiti inerenti all’azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito, rispondendo dei debiti medesimi anche l'acquirente se risultanti dai libri contabili obbligatori.
Ed infatti, la natura di reato di pericolo della fattispecie in esame rende irrilevante la norma civilistica richiamata con la conseguenza che la condotta sopra evidenziata è punibile per il solo fatto che attraverso l’operazione di cessione viene maggiormente a complicarsi la fase di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria.
E’ quanto sottolineato dai giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 37415 depositata il 27 settembre 2012.
weekly news 39/2012