Con la circolare n. 38, del 28 settembre 2012, l'Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sulla particolare forma di ravvedimento operoso chiamata remissione in bonis, introdotto dall'art. 2 del decreto legge n. 16, del 2 marzo 2012, con l'intento di consentire al contribuente in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali anche a fronte di “mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente”.
Il contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento e per il quale non siano in atto attività di accertamento, deve eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare l'adempimento e versare, tramite il modello F24, la sanzione minima pari a 258 euro.
L'Agenzia specifica che in sede di prima applicazione della norma, il termine di regolarizzazione è, in via eccezionale, il 31 dicembre 2012 per gli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicandosi la remissione in bonis alle irregolarità per le quali, al 2 marzo 2012, non fosse ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile sia a quelle per le quali, alla stessa data, pur essendo tale termine già scaduto, si è ancora in tempo per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso.
Tra le fattispecie sanabili, la remissione in bonis si applica al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, al consolidato fiscale, alle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo, oltre all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo, all’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio, alla tonnage tax e al 5 per mille.
weekly news 40/2012