Notizia

Le perdite reiterate in piu' esercizi non giustificano l ' accertamento induttivo

Pubblicato il 01 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una società raggiunta da avviso di accertamento con la motivazione che le perdite reiterate conseguite in più esercizi erano sintomo di condotta antieconomica tali da giustificare una rettifica di Unico mediante il ricorso all’accertamento induttivo, ha appellato la decisione dei giudici di primo grado.

La contribuente, sottolineando come la Commissione provinciale non abbia tenuto conto di come la difesa fosse stata puntuale nel mettere in evidenza l’irrilevanza dei risultati degli studi di settore rispetto alla situazione reale e come la difficoltà dell’azienda fosse vera e non solo figurativa, è ricorsa dinanzi alla Commissione tributaria regionale milanese, evidenziando anche che in fase di pre-accertamento non aveva avuto luogo un vero e proprio contraddittorio e non era stata richiesta dall’ufficio ulteriore documentazione per approfondire le indagini. 

La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 96/44/12, ha ribaltato la precedente decisione sostenendo che i parametri e gli attuali studi di settore non possono da soli costituire una presunzione grave, precisa e concordante a carico del contribuente tale da giustificare un accertamento induttivo. 

Richiamando la pronuncia di Cassazione n. 26635/2009, secondo cui “tale sistema statistico può rappresentare solo presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio”, i giudici regionali hanno ribadito che le prove presentate devono sempre essere verificate in sede di contraddittorio, mentre – nel caso di specie – era risultata lacunosa proprio la fase di indagine e l’accertamento era stato fondato esclusivamente sui risultati degli studi di settore.

Secondo la Ctr Lombardia, invece, lo studio di settore non può trovare concreta applicazione nel caso analizzato dato che da solo non è in grado di fotografare realisticamente la situazione aziendale. Il fatto che l’azienda abbia chiuso più di un esercizio consecutivo in perdita e poi abbia avviato una procedura di liquidazione non significa necessariamente che abbia sostenuto pratiche evasive, soprattutto se si tiene conto del difficile contesto economico che si sta attraversando. Pertanto, la condotta aziendale giudicata antieconomica sulla base delle risultanze degli studi di settore non giustifica una rettifica con il ricorso all'accertamento induttivo.

weekly news 40/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).