Notizia

Investimenti in start up: detrazione per le persone fisiche, deduzione per le imprese

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È previsto, dal Dl crescita/sviluppo bis, un diverso trattamento fiscale degli investimenti nelle start up effettuati nel periodo 2013-2015: la detrazione per le persone fisiche e la deduzione per le imprese.

Le persone fisiche che investiranno nel capitale sociale di una o più start up innovative potranno detrarre il 19% (25% se si tratta di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico) della somma dall'Irpef lorda. Di più, in caso di incapienza d'imposta a debito nell'anno d'investimento, si potrà portare in detrazione negli esercizi successivi (non oltre il terzo) quanto non detratto nel periodo d'imposta di riferimento. In un periodo d’imposta si potrà detrarre per un massimo di 500mila euro di investimento che non potrà essere ceduto - si parla di partecipazioni - per due anni, pena la decadenza dall’agevolazione e conseguente restituzione con interessi di quanto detratto.

Le imprese, invece, potranno dedurre dal reddito imponibile il 20% della somma investita (27% se si tratta di start up a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico), ma l’importo deducibile ha un tetto massimo di 1,8 milioni di euro per periodo d'imposta. Vale anche per le imprese la regola dei due anni di mantenimento delle partecipazioni.

weekly news 41/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).