Notizia

Responsabilita' solidale. E ' sufficiente per il committente una dichiarazione sostitutiva dell ' appaltatore

Pubblicato il 09 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per far fronte alla crescente incertezza interpretativa mostrata dalle associazioni di categoria, l’agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, al fine di fornire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012 che, con decorrenza 12 agosto 2012, modificano la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

Tale responsabilità è esclusa solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati. Inoltre, si prevede che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino al momento dell’esibizione della suddetta documentazione.

Obiettivo della circolare n. 40/E/2012 è quello di sciogliere i dubbi attinenti due aspetti principali: la decorrenza delle nuove disposizioni di legge e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.

Riguardo all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, la circolare specifica che queste debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Considerato che la norma introduce a carico dell’appaltatore/subappaltatore un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia specifica anche che – sulla base delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.

Riguardo, invece, alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore, la circolare specifica che oltre alla dichiarazione che può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un altro soggetto abilitato, si può considerare valida anche una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) – resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.

weekly news 41/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).