Notizia

Chiesa. Necessario specificare i requisiti generali per l ' esenzione dall ' IMU

Pubblicato il 11 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 237/2012,  il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012  contenente, tra le altre cose, i correttivi per quanto riguarda l’applicazione dell’Imu sugli immobili e gli interventi contro le irregolarità amministrative.

Per superare definitivamente i rilievi del Consiglio di Stato, l’Esecutivo ha inserito nel Dl n. 174 una disposizione che prevede esplicitamente che il regolamento che dovrà stabilire i requisiti per far pagare l’Imu alla Chiesa e agli enti non commerciali per gli immobili ad utilizzo misto deve individuare anche i “i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività (….) svolte con in modalità non commerciali".

Dunque, per la corretta applicazione dello sconto Imu sarà necessario tener conto non solo degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale dell’uso non commerciale dell’immobile, ma anche dei requisiti generali e di settore, in grado di specificare come vengono svolte con modalità non commerciali alcuni tipi di attività: assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive.

Chiesa, enti no profit, scuole paritarie e ospedali convenzionali potranno, quindi, non pagare l’Imu sulle attività non commerciali solo a condizione che dimostrino di riscuotere "rette simboliche" o di svolgere la loro attività “a titolo gratuito”. Il tutto non senza aggravio di compiti, dal momento che gli stessi soggetti, entro il 31 dicembre 2012, dovranno adeguare il proprio statuto a questi nuovi requisiti fissati dall'Economia, rivedendo, qualora si rendesse necessario, lo svolgimento con finalità non lucrativa delle proprie attività istituzionali.

weekly news 41/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).