Notizia

Le istruzioni Inail per l'emersione lavoratori extracomunitari

Pubblicato il 03 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 48, del 2 ottobre 2012, l'Inail comunica gli adempimenti che i datori di lavoro interessati all'emersione di lavoratori extracomunitari devono effettuare per regolarizzare le somme dovute all'Istituto.

Per ciascun lavoratore extracomunitario deve essere richiesta all'Inail l'apertura di un'apposita posizione assicurativa territoriale. Il datore di lavoro già titolare di codice ditta deve presentare una denuncia di variazione, mentre è richiesta la presentazione di una denuncia di esercizio al datore di lavoro non già titolare di codice ditta.

In entrambe le denunce dovrà essere indicata, come “data di inizio attività”, la data di inizio occupazione irregolare del lavoratore, che deve coincidere con quella comunicata all'Inps e, in caso di datore di lavoro edile, alla Cassa edile.

L'importo del premio dovuto, senza l'aggravio di sanzioni, sarà comunicato tempestivamente al datore di lavoro dalla sede Inail competente dopo la ricezione della denuncia. Il versamento dovrà avvenire con il modello F24, la cui ricevuta costituirà parte della documentazione necessaria ad attestare la regolarità degli adempimenti richiesti.

L'Istituto specifica che dovrà essere presentata tempestivamente un'apposita comunicazione integrativa del modello EM-SUB allo Sportello Unico per l'Immigrazione qualora si sia mancato di indicare il codice ditta Inail nel suindicato modello, codice necessario per la richiesta del DURC da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

wekly news 40/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).