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Non c ' e' reato di evasione Iva se la dichiarazione e' presentata in ritardo e con credito che fa scendere il debito sotto la soglia di punibilita'.

Pubblicato il 17 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40361 del 15 ottobre 2012, annulla con rinvio un sequestro a carico di un contribuente che era stato accusato di evasione fiscale per oltre 70mila euro.

Il contribuente aveva presentato in ritardo la dichiarazione Iva, con la conseguenza che non era chiaro se tale tardività lo faceva decadere o meno dal diritto alla detrazione dell’imposta.

Richiamando l’articolo 10-ter del Dlgs n. 74/2000, che prevede che il reato di omesso versamento dell’Iva si consuma nel momento in cui scade il termine previsto dalla legge per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre), i giudici della Suprema Corte hanno concluso che non scatta il reato di evasione fiscale se la dichiarazione è stata presentata oltre il termine fissato. Inoltre, dalla stessa dichiarazione era emerso un credito di imposta che ha fatto scendere sotto la soglia di punibilità il debito con l'Erario.

Anche questa circostanza – a detta dei giudici – non integra il reato di cui all’articolo 10-ter, dato che il presupposto per l’omesso versamento dell’Imposta sul valore aggiunto è che il debito Iva risulti dalla stessa dichiarazione del contribuente. Cosa del tutto impossibile, “ove invece da tale dichiarazione non risulti alcun debito” ma “anzi un credito della società”.

weekly news 42/2012

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