La Suprema corte di legittimità, con la sentenza n. 40561 del 16 ottobre 2012, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore avverso la condanna impartita nei suoi confronti dai giudici di merito sulla base di un’accusa per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
All’uomo era stato, in particolare, contestato di aver costituito un fondo patrimoniale dopo essere stato coinvolto in una verifica fiscale. All’interno del fondo erano stati fatti confluire tutti i beni immobili che l’imputato aveva in comunione con la moglie nonché, successivamente, anche un'imbarcazione e sette auto d'epoca. Gli organi giudicanti nel merito avevano desunto la mancanza di buona fede in capo al ricorrente proprio in considerazione della concatenazione dei fatti di specie.
Di per sé – chiarisce la Cassazione - la costituzione di un fondo patrimoniale, in tema di reati tributari, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte “in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di un'obbligazione tributaria”.
weekly news 42/2012