Un contribuente raggiunto da due avvisi di liquidazioni contenenti la revoca di agevolazioni fiscali (aliquota Iva agevolata al 4% per l'acquisto della prima casa non di lusso e minore imposta sostitutiva applicata al contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile stesso) ha presentato, senza successo, istanza di adesione, prima di ricorrere in Commissione tributaria provinciale facendo leva sulla sospensione dei termini (articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997).
Non trovando soddisfazione nella sentenza di primo grado, il contribuente si è appellato alla Ctr Lombardia.
Con sentenza n. 152/67/12, i giudici milanesi accolgono l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto presentato tardivamente sollevata dall’Amministrazione finanziaria. Come sostenuto anche dal Fisco, i giudici regionali ribadiscono che la sospensione dei termini presuppone che l'istanza di accertamento con adesione si riferisca ad avvisi di accertamento o di rettifica e non come, nel caso di specie, ad avvisi di liquidazione notificati, che di fatto non rientrano tra gli atti suscettibili di definizione mediante accertamento con adesione.
Il contribuente, infatti, ha ricevuto due avvisi di liquidazione delle maggiori imposte frutto di una “mera attività di controllo della dichiarazione con revoca delle deduzioni non spettanti”. Inoltre, essendo gli avvisi di liquidazione per la revoca di un’agevolazione fiscale incompatibili con "l'ammissione a una procedura di accertamento di natura transattiva", questi non possono essere oggetto di definizione mediante accertamento con adesione, tanto che l’istanza presentata dal contribuente presso l’ufficio non ha avuto alcun esito. Di qui, anche l'ulteriore rilievo dei giudici secondo cui il ricorso presentato sull'avviso di liquidazione per la revoca di agevolazioni fiscali è da considerarsi fuori tempo massimo in quanto proposto oltre il termine previsto dall'articolo 21 del Dlgs 546/1992.
weekly news 43/2012