Notizia

Buona fede e importi minimi da regolarizzare salvano il ravvedimento

Pubblicato il 22 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Ctr Lombardia, con la sentenza 79/19/12, accoglie il ricorso presentato da un contribuente avverso una cartella di pagamento emessa per carente versamento di Ires e Irap. Quanto omesso era stato versato avvalendosi del ravvedimento. Il Fisco sosteneva che il ricorso al ravvedimento non poteva essere considerato valido in quanto gli interessi da versare erano stati calcolati erroneamente e gli acconti corretti scaturivano dalla dichiarazione originaria e non dalla dichiarazione integrativa successivamente presentata.

Su quest'ultimo aspetto i giudici della Commissione tributaria regionale sottolineano che nessun supporto normativo né giurisprudenziale specifica che i versamenti in acconto vadano calcolati sulla base della dichiarazione integrativa. Né si può attribuire valore di legge ad una circolare delle Entrate (la n. 47/E/2008) intervenuta in materia.

Per quanto riguarda l'erroneo computo del valore degli interessi, per il quale si metteva in dubbio la validità del ravvedimento, i giudici specificano che la contestazione del Fisco è contraria “al principio di buona fede, della correttezza e dell'affidamento che è posto alla base del rapporto tra contribuente ed erario”, quando – come nel caso di specie - l'importo da regolarizzare è minimo rispetto all'intero ammontare di quanto regolarizzato.

weekly news 43/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).