Un imprenditore che emette più fatture false nello stesso periodo d’imposta incorre in un unico reato. Non si può essere giudicati due volte per gli stessi fatti. Pertanto, se il contribuente, in relazione alla prima contestazione di reato ha già patteggiato per le fatture inesistenti riferite ad un anno, non può essere soggetto ad altra misura di sicurezza patrimoniale da parte del Tribunale del Riesame. Dunque, il successivo sequestro per equivalente disposto sui beni dello stesso amministratore è da considerarsi illegittimo.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 41488 depositata in data 24 ottobre 2012.
I Supremi giudici, nell’annullare la confisca sul denaro dell’imprenditore, hanno pubblicato un importante chiarimento: “Quanto al reato di cui all'art. 8 dl 74/2000 in riferimento all'emissione di fatture per operazioni inesistenti nell'anno 2006, non ha tenuto conto il Tribunale che, a norma del comma 2 del medesimo articolo 8, ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato”. In altri termini, la norma considera il reato in questione “unitario”.
weekly news 43/2012