Si chiede all'Inps se si può applicare ai lavoratori in Cigs, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e far rientrare quindi il lavoratore nel programma di cassa integrazione.
L'Istituto, con il messaggio n. 16606 del 12 ottobre 2012, chiarisce che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato.
Questo, considerate le conclusioni della Corte Costituzionale che specifica che può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato e ad esso devono riconnettersi tutti i suoi effetti tipici.
weekly news 42/2012