Con alcuni documenti di prassi che assumono la veste di risposte ad istanze di interpello, il ministero del Lavoro, in data 19 ottobre 2012, scioglie alcuni dubbi sollevati dai Consulenti del lavoro, Confcommercio e associazioni di categorie specifiche.
Con l’interpello n. 34, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha richiesto alcune spiegazioni in merito alla durata della formazione per coloro che sono assunti con contratto di apprendistato o contratto di mestiere in alcuni settori particolari come, per esempio, quello del turismo. Nello specifico si voleva sapere se fossero legittime le clausole della contrattazione collettiva che prevedono una riduzione dell’impegno formativo in caso di verifica del Piano Formativo Individuale da parte dell’Ente bilaterale.
Il Ministero nega tale potere alla contrattazione collettiva, censurando tutte quelle previsioni dei contratti collettivi che stabiliscono una riduzione del monte ore di formazione previsto per gli apprendisti, nell'ipotesi in cui il PFI sia stato validato dall'Ente bilaterale. Unica eccezione alla durata del percorso formativo degli apprendisti può essere ammessa in relazione all'età dell'apprendista e al tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, sulla scorta delle disposizioni contenute nel Dlgs 167/2011.
Dunque, è possibile prevedere “che la durata standard del monte ore formativo sia ridotta, ad esempio, se il lavoratore abbia 29 anziché 18 anni o qualora abbia avuto esperienze professionali analoghe a quella oggetto del contratto di apprendistato”. Non sono ammesse riduzioni svincolate da questi elementi.
Con l’interpello n. 31, si forniscono indicazioni in merito all’abrogazione della norma di legge che concede sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Per effetto della Legge n. 92/2012, dal 1° gennaio 2013 tale norma non verrà più applicata per cui si vuole sapere dal Ministero come comportarsi con riferimento ai programmi di Cigs attualmente in corso o comunque attivati entro il 31 dicembre 2012. Al riguardo, si ritiene che la Cigs in corso o attivata prima della fine dell'anno a favore del personale di compagnie aeree resta valida, anche se dal 1° gennaio 2013 la relativa norma non è più in vigore, in quanto va rispettato il principio del “tempus regit actum”.
Con l’interpello n. 29, invece, si chiarisce la portata della Legge n. 223/1991 nella parte relativa alla sussistenza dei limiti numerici per l’attivazione, da parte delle imprese esercenti attività commerciale con meno di 50 dipendenti al termine di un periodo di Cigs, della procedura di mobilità indennizzata.
Per il ministero del Lavoro, le imprese commerciali, scese sotto la soglia dei 50 dipendenti, possono ricorrere alla mobilità se non sono in grado di riassorbire i lavoratori in eccesso, dal momento che tale soglia numerica è rilevante solo quando si presenta la richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria. In quel momento, infatti, è necessario rispettare il requisito dimensionale, con riferimento alla media occupazionale del precedente periodo semestrale, ex art. 1 L. n. 223/1991, e non anche nel momento in cui l’impresa avvia la procedura di mobilità durante o al termine dell’intervento della Cigs (articolo 1 della stessa Legge n. 223/1991).
weekly news 42/2012