La Ctr Lombardia, con sentenza n. 126/1/12, pone fine ad una controversia tra un contribuente e l’Amministrazione finanziaria ribadendo che le sanzioni tributarie per omessa presentazione del modello di dichiarazione non possono essere irrogate al contribuente, se è stato il professionista a non provvedere all’invio del modello di dichiarazione.
A seguito di un controllo formale, gli uffici avevano emesso una cartella di pagamento per Iva e Irap, che in realtà il contribuente non avrebbe dovuto versare, data la sua posizione a credito risultante dal periodo d’imposta precedente. Il professionista, di cui per anni si era avvalso il contribuente, però, non aveva inoltrato il modello di dichiarazione 770 e ciò aveva fatto sì che il credito non fosse riconosciuto. Di qui, l’accertamento di maggiori imposte da parte dell’Amministrazione finanziaria, che aveva provveduto ad irrogare le dovute sanzioni.
In appello, i giudici regionali confermano la pronuncia di primo grado e convalidano l’annullamento della cartella di pagamento.
Riguardo alle sanzioni irrogate, la Ctr ribadisce che queste non devono essere a carico del contribuente se è il professionista che ha omesso di trasmettere il modello di dichiarazione al Fisco e il contribuente ha provveduto a denunciare il fatto all’autorità giudiziaria.
Per la Commissione regionale, il comportamento collaborativo del contribuente, dimostrabile anche dall’autotutela presentata e dal parziale sgravio ottenuto, lo mette al riparo da ogni responsabilità. L’assenza di dolo o colpa impedisce, dunque, all’Amministrazione finanziaria di irrogare al contribuente le sanzioni tributarie, soprattutto nel caso in cui lo stesso contribuente riesce a dimostrare che il mancato pagamento del tributo è avvenuto per un fatto addebitabile esclusivamente a terzi e da lui stesso denunciato.
weekly news 44/2012