Notizia

Niente recupero a tassazione se la differenza e' giustificabile con il pagamento in contanti

Pubblicato il 30 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’amministrazione finanziaria non può procedere al recupero a tassazione di maggiori Iva e Irap in capo al contribuente sulla base dell’esistenza di una differenza fra i versamenti effettuati nel proprio conto corrente bancario e il reddito dichiarato dallo stesso. Ciò, tanto più qualora sussista, nella zona, la notoria prassi degli operatori di accettare solo pagamenti per contanti, e dei clienti di provvedere al pagamento per contanti.

Sulla scorta di detto assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18609 del 29 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recupero a tassazione disposto dall’Ufficio delle entrate nei confronti di una società contribuente sulla base dell’esistenza di un "gap" di oltre 200mila euro fra i versamenti bancari e il reddito dichiarato.

weekly news 44/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).