L’amministrazione finanziaria non può procedere al recupero a tassazione di maggiori Iva e Irap in capo al contribuente sulla base dell’esistenza di una differenza fra i versamenti effettuati nel proprio conto corrente bancario e il reddito dichiarato dallo stesso. Ciò, tanto più qualora sussista, nella zona, la notoria prassi degli operatori di accettare solo pagamenti per contanti, e dei clienti di provvedere al pagamento per contanti.
Sulla scorta di detto assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18609 del 29 ottobre 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recupero a tassazione disposto dall’Ufficio delle entrate nei confronti di una società contribuente sulla base dell’esistenza di un "gap" di oltre 200mila euro fra i versamenti bancari e il reddito dichiarato.
weekly news 44/2012