Le due nuove tipologie di società a responsabilità limitata, nelle forme della società a capitale ridotto e società semplificata, sono alla base della trattazione contenuta nella circolare n. 29 del 30 ottobre 2012, pubblicata da Assonime.
Tali entità, si rammenta, hanno la caratteristica di beneficiare di regimi facilitati e quindi consentono a tutte le persone fisiche di costituire srl avente un capitale sociale anche di un solo euro; la Srls si differenzia, oltre che per il requisito anagrafico dei 35 anni, perchè viene chiesto come ulteriore requisito che l'atto costitutivo sia formato, con atto pubblico, sulla base di un modello standard. Ciò consente di fruire dell'esonero dal costo degli oneri notarili, delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
Per la Srlcr non sussiste limite di età (è ormai pacifico che possa essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore sia da persone fisiche di età superiore a 35 anni) e l'amministratore può essere anche un soggetto diverso dai soci. Lo statuto è liberamente formato, ma non si beneficia di sconti su oneri notarili, imposte di bollo e diritti di segreteria.
Relativamente a tali compagini societarie, le specificazioni operate da Assonime sono qui di seguito riassunte:
- il requisito dell'età nelle Srls (inferiore a 35 anni) deve sussistere solo nel momento in cui la società viene costituita o nel momento in cui un socio entra nell'ente giuridico, ma non deve costituire una causa di esclusione del socio dalla società. Pertanto il socio di Srls che compie 35 anni non è obbligato a recedere;
- l'obbligo di un modello standard di atto costitutivo e statuto non significa che, per quanto non regolato dal modello, sia vietato inserire clausole statutarie aggiuntive, purchè non si dia adito a contrasti con le previsioni del modello e le finalità specifiche della Srls;
- qualora si verifichi la perdita della qualifica di socio in capo all'amministratore della Srls, si ha come effetto anche la decadenza dall'incarico di amministratore.
weekly news 44/2012