Con sentenza n. 16636 del 1° ottobre 2012, la Corte di cassazione, in merito al calcolo del Tfr di un dirigente di azienda - in contrasto con la società con cui aveva concluso il rapporto di lavoro - nel confermare il giudizio di prime cure, chiarisce che nel calcolo devono essere considerati, si legge: “il controvalore dell’uso dell’autovettura di proprietà del datore di lavoro utilizzata anche per motivi personali, le relative spese di assicurazione e accessorie nonché le polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro a favore del lavoratore”. Ciò poiché l’articolo 2120 del Codice civile stabilisce, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, che la retribuzione annua comprende tutte le somme, anche l'equivalente delle prestazioni in natura, erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Altresì, la Corte conferma che non rientra nel calcolo del Tfr l'indennità sostitutiva per ferie non godute, a meno che il lavoratore non dimostri la sussistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali che ne abbiano impedito la fruizione, in quanto il dirigente poteva autodeterminare i periodi di riposo annuale, ma non ne ha usufruito.
weekly news 43/2012