Il dipendente che pone le proprie scuse dopo aver inviato un'email offensiva nei confronti del proprio superiore rende insussistente il fatto contestato che ha dato origine al licenziamento disciplinare.
Il caso è trattato dal Tribunale di Bologna che, con la sentenza del 15 ottobre 2012 sul procedimento n. 2631/2012, prende in esame ed applica le novità introdotte dalla legge n. 92/2012.
Il giudice stabilisce che il fatto contestato non integra il concetto di giusta causa di licenziamento. Nella valutazione ritiene che per fatto si fa riferimento al fatto giuridico, composto dalla componente oggettiva e dalla componente concernente l'elemento soggettivo. Nel caso di specie, mancando l'elemento soggettivo, quale la volontà dell'azione del lavoratore, il fatto contestato diviene insussistente e può quindi essere applicata la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro, in luogo di un indennizzo economico.
weekly news 43/2012