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Contratti a termine senza intervallo minimo per la sostituzione delle maternita'

Pubblicato il 25 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In risposta ad un quesito, il 4 ottobre 2012 il Ministero del lavoro ha specificato che è possibile, in caso di sostituzione di una dipendente in maternità, la riassunzione di una dipendente già assunta in precedenza con contratto a termine, senza che sia necessario attendere l'intervallo di tempo di 60 e 90 giorni previsto dalla riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per la stipula dei contratti a tempo determinato.

Secondo l'interpretazione ministeriale, costituendo normativa speciale, il Testo unico maternità (D.Lgs n. 151/2001) prevale sulla disciplina generale del contratto a termine.

weekly news 43/2012

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Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

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