Notizia

Pensione internazionale. L'importo soglia ingloba il pro rata estero

Pubblicato il 26 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In materia di pensioni in regime bilaterale, il c.d. importo soglia deve ricomprendere anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione della pensione.

Il chiarimento è contenuto nella circolare Inps n. 126 del 25 ottobre 2012 ed origina dalla L. n. 214/2011, articolo 24, comma 7, in cui si stabilisce che, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Relativamente alla pensione anticipata, il comma 11 della medesima norma prevede che il trattamento spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.

Sul punto l'Inps richiama un parere fornito dal ministero del Lavoro dove si precisa che, per le pensioni internazionali, la determinazione dei requisiti reddituali ai fini dell'integrazione del trattenimento minimo va effettuata avendo riguardo anche alle prestazioni, percepite dal soggetto richiedente, che sono a carico di altri Stati.

In conclusione, dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere sommato all'importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante non sia inferiore all'importo soglia. L'Inps rassicura che gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale non ostano a ricomprendere il pro-rata estero nel calcolo dell'importo soglia qualora si tratti di assicurati soggetti totalmente al regime contributivo.

weekly news 43/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...