In materia di pensioni in regime bilaterale, il c.d. importo soglia deve ricomprendere anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione della pensione.
Il chiarimento è contenuto nella circolare Inps n. 126 del 25 ottobre 2012 ed origina dalla L. n. 214/2011, articolo 24, comma 7, in cui si stabilisce che, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Relativamente alla pensione anticipata, il comma 11 della medesima norma prevede che il trattamento spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
Sul punto l'Inps richiama un parere fornito dal ministero del Lavoro dove si precisa che, per le pensioni internazionali, la determinazione dei requisiti reddituali ai fini dell'integrazione del trattenimento minimo va effettuata avendo riguardo anche alle prestazioni, percepite dal soggetto richiedente, che sono a carico di altri Stati.
In conclusione, dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere sommato all'importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante non sia inferiore all'importo soglia. L'Inps rassicura che gli Accordi bilaterali di sicurezza sociale non ostano a ricomprendere il pro-rata estero nel calcolo dell'importo soglia qualora si tratti di assicurati soggetti totalmente al regime contributivo.
weekly news 43/2012