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Legittimo il licenziamento della lavoratrice madre che non ha comunicato il congedo parentale

Pubblicato il 29 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

È licenziabile per giusta causa - per assenza ingiustificata sul posto di lavoro - la lavoratrice madre che ha deciso di utilizzare il congedo parentale facoltativo, senza avere inviato la richiesta all’Inps e per conoscenza al datore di lavoro.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16746/2012.
Nel respingere il ricorso della lavoratrice, i Supremi giudici ribadiscono che “la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto di assicuratore ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che è frazionabile”.
Dunque, anche se il Dlgs 151/2001 prevede particolari tutele legislative a carico delle lavoratrici madri, per la Corte una lavoratrice madre può essere licenziata (in base all’articolo 54 dello stesso Dlgs) se nella sua condotta si ravvisa la colpa grave.
L’omessa comunicazione dell’astensione dal lavoro per congedo facoltativo ravvisa tale fattispecie dal momento che il datore di lavoro non ha potuto organizzare, per tempo, il lavoro. Né, tantomeno, si è potuto imputare tale manchevolezza alle particolari condizioni psico-fisiche collegate alla gestazione e alla maternità, con la conseguenza che la condotta della lavoratrice è stata giudicata inaffidabile dal punto di vista lavorativo. Il suo licenziamento, quindi, è da considerarsi legittimo.
weekly news 44/2012

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