Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 25 ottobre 2012, interviene nell’ambito delle impugnazioni dei licenziamenti. Si tratta della prima pronuncia sul tema alla luce della riforma Fornero.
Il caso di specie presenta la particolarità che il lavoratore chiedeva il reintegro presso un datore di lavoro diverso da quello che lo aveva formalmente assunto.
Dunque, preliminarmente il giudice ha dovuto risalire alla titolarità effettiva del rapporto di lavoro, in quanto - si spiega nell’ordinanza - l’articolo 1, commi 47 e 48, della Legge 92/2012 (che velocizza i tempi di decisione delle cause sui licenziamenti) ha carattere speciale, con campo di validità circostanziato alle situazioni in cui si chiede il reintegro presso lo stesso datore di lavoro che ha assunto.
Resta fuori, pertanto, secondo il giudice di Milano, la situazione contraria (come nel caso in oggetto), in cui è necessaria un’istruttoria dalla quale risulti che la titolarità del rapporto di lavoro è attribuibile ad un datore diverso da quello per cui il lavoratore presta servizio. Altresì, rimangono fuori campo dell’articolo citato, sempre a detta dell’ordinanza, le controversie che riguardano i contratti di somministrazione di manodopera, il requisito dimensionale dell'impresa o la genuinità dell'appalto di servizi.
Certo non sembra essere tenuto in conto il tenore letterale della norma che, nel voler accelerare i tempi con il nuovo procedimento sommario, parrebbe applicabile anche alle controversie sui licenziamenti che necessitano della risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
weekly news 44/2012