Notizia

Licenziamenti con istruttoria senza procedimento sommario

Pubblicato il 29 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 25 ottobre 2012, interviene nell’ambito delle impugnazioni dei licenziamenti. Si tratta della prima pronuncia sul tema alla luce della riforma Fornero.

Il caso di specie presenta la particolarità che il lavoratore chiedeva il reintegro presso un datore di lavoro diverso da quello che lo aveva formalmente assunto.

Dunque, preliminarmente il giudice ha dovuto risalire alla titolarità effettiva del rapporto di lavoro, in quanto - si spiega nell’ordinanza - l’articolo 1, commi 47 e 48, della Legge 92/2012 (che velocizza i tempi di decisione delle cause sui licenziamenti) ha carattere speciale, con campo di validità circostanziato alle situazioni in cui si chiede il reintegro presso lo stesso datore di lavoro che ha assunto.

Resta fuori, pertanto, secondo il giudice di Milano, la situazione contraria (come nel caso in oggetto), in cui è necessaria un’istruttoria dalla quale risulti che la titolarità del rapporto di lavoro è attribuibile ad un datore diverso da quello per cui il lavoratore presta servizio. Altresì, rimangono fuori campo dell’articolo citato, sempre a detta dell’ordinanza, le controversie che riguardano i contratti di somministrazione di manodopera, il requisito dimensionale dell'impresa o la genuinità dell'appalto di servizi.

Certo non sembra essere tenuto in conto il tenore letterale della norma che, nel voler accelerare i tempi con il nuovo procedimento sommario, parrebbe applicabile anche alle controversie sui licenziamenti che necessitano della risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

weekly news 44/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...