Notizia

Licenziabile il dipendente che lavora durante la malattia

Pubblicato il 29 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 16375, depositata il 26 settembre 2012, la Corte di Cassazione stabilisce che può essere licenziato il lavoratore che, durante l'assenza per malattia, ha svolto attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, anche per un solo giorno.

Sebbene nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto sulla facoltà del dipendente di svolgere un'attività lavorativa presso un altro datore durante il periodo di malattia, i giudici della Corte stabiliscono che è legittimo il licenziamento qualora vengano violati i doveri di correttezza e buona fede e gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.

L'attività lavorativa svolta durante il congedo per malattia non deve pregiudicare il rientro presso il primo datore di lavoro né ritardare la ripresa lavorativa del dipendente, né tantomeno mettere in dubbio lo stato di malattia che giustificherebbe l'assenza dal lavoro.

Il caso riguarda un dipendente licenziato per avere svolto attività lavorativa presso alcune discoteche durante l'assenza dal primo lavoro per motivi di salute.

weekly news 44/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...