Con la sentenza n. 16375, depositata il 26 settembre 2012, la Corte di Cassazione stabilisce che può essere licenziato il lavoratore che, durante l'assenza per malattia, ha svolto attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, anche per un solo giorno.
Sebbene nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto sulla facoltà del dipendente di svolgere un'attività lavorativa presso un altro datore durante il periodo di malattia, i giudici della Corte stabiliscono che è legittimo il licenziamento qualora vengano violati i doveri di correttezza e buona fede e gli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
L'attività lavorativa svolta durante il congedo per malattia non deve pregiudicare il rientro presso il primo datore di lavoro né ritardare la ripresa lavorativa del dipendente, né tantomeno mettere in dubbio lo stato di malattia che giustificherebbe l'assenza dal lavoro.
Il caso riguarda un dipendente licenziato per avere svolto attività lavorativa presso alcune discoteche durante l'assenza dal primo lavoro per motivi di salute.
weekly news 44/2012