Notizia

Lavoratori in mobilita'. Si ad un nuovo contratto a termine senza periodo di interruzione

Pubblicato il 30 ottobre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il ministero del Lavoro risponde a un quesito del 5 ottobre 2012, offrendo un importante chiarimento riguardo alla riassunzione di uno stesso lavoratore, già titolare di un precedente contratto a termine.

Il Ministero ha, in merito, precisato che se un datore di lavoro intende riassumere lo stesso lavoratore cui aveva già fatto un precedente contratto a termine ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223/1991 (che disciplina, appunto, le assunzioni agevolate per i lavoratori in mobilità), può farlo liberamente senza dover attendere l’intervallo minimo di sospensione di 60/90 giorni.

Ciò in virtù del fatto che dalla disciplina del lavoro a termine (Dlgs n. 368/2001) devono essere esclusi quei contratti che sono stati stipulati proprio ai sensi del sopra citato articolo 8, comma 2, della Legge n. 223/1991.

weekly news 44/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).