Ricade sull’Amministrazione finanziaria, nel momento della contestazione, l’onere di provare una presunta esterovestizione di una società straniera. In altri termini, spetta al Fisco fornire gli elementi idonei a dimostrare che la società straniera ha la sua sede in Italia contrariamente a quanto emerge da alcuni documenti ufficiali, come l’atto costitutivo, lo Statuto sociale e l’intestazione dei conti correnti esteri e in valuta straniera.
Questo il principio espresso dalla Ctr Lombardia nella sentenza n. 111/20/12.
Solo attraverso una rigorosa ricostruzione della natura della società da parte del Fisco – secondo i giudici regionali – si può evitare che l’atto impositivo emesso dall’Ufficio venga dichiarato nullo. La prova fornita, ovviamente, deve essere certa e non può fondarsi – come nel caso di specie – sulle dichiarazioni rese da altro manager di società lussemburghese del gruppo, dal momento che tali prove non possono essere considerate adeguate e di conseguenza sono da ritenersi prive di “rilevanza in merito alla controversia”.
weekly news 45/2012