La Ctr Lombardia, con la sentenza n.44/30/12, sancisce un importante principio relativo all’errore commesso da un contribuente nella compilazione della dichiarazione Ici, che ha una valenza anche ai fini della nuova IMU.
Una società, a cui il comune di Milano aveva notificato degli avvisi di accertamento e sanzioni per omessa dichiarazione Ici, si appella nei primi gradi di giudizio lamentando, nel ricorso avverso il Comune, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 11 e 14 del Dlgs n. 504/1992.
La ricorrente ha, infatti, sottolineato di aver denunciato il possesso dei due immobili nei confronti dei quali l’ente locale ha emesso gli avvisi di accertamento, solo censendoli in una categoria catastale diversa da quella effettiva. Dunque, per la società, la violazione commessa doveva essere fatta rientrare nella fattispecie della dichiarazione infedele e non, in quella più grave, di omessa dichiarazione Ici.
I giudici della Commissione regionale, a differenza di quanto sostenuto prima dalla CTP, avvalorano la tesi della contribuente riconoscendo l’ipotesi di dichiarazione Ici infedele e non quella di omissione dell’obbligo dichiarativo. Non è contestabile, infatti, il possesso delle due unità immobiliari urbane effettivamente denunciate nella dichiarazione Ici storica dell’anno 1993. L’errore è da ricondurre solo all’errata compilazione della dichiarazione originaria da parte della società ed è sanzionabile, dunque, solo come infedele dichiarazione Ici.
weekly news 45/2012