Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 20190 depositata il 16 novembre 2012 – i compensi per le attività di amministratori, sindaci, revisori di società e commissario giudiziale, possono essere o non essere soggetti ad IRAP a seconda se chi le pone in essere si avvalga o non si avvalga di una organizzazione autonoma, cioè facente capo alla sua persona in forma singola od associata.
E’ ben possibile – continua la Suprema corte – che il professionista abbia percepito redditi anche considerevoli utilizzando le strutture di pertinenza non sue ma della società.
Sulla scorta di dette considerazioni la Corte di legittimità ha accolto, con rinvio per una nuova decisione di merito, il ricorso presentato da un professionista che si era visto negare il diritto al rimborso IRAP relativamente ai compensi percepiti per attività svolte in proprio, quale sindaco di società. Secondo l'impugnata decisione della Ctr del Veneto, in particolare, la dimensione dei redditi oggettivamente conseguiti dal professionista non poteva essere stata realisticamente raggiunta senza un'adeguata struttura organizzata.
weekly news 47/2012