Con la sentenza 84/07/2012 la Ctr Liguria interviene su una controversia in merito alle rettifiche dell'imposta del registro sul valore di avviamento e del valore finale della cessione di attività (nel caso di specie si trattava di un ristorante-pizzeria) con atto emesso verso una società di persone.
La società, che aveva già incassato il parere favorevole della Ctp, basava il ricorso sul fatto che l'accertamento non aveva tenuto conto della situazione reale dell'attività commerciale e dei fattori soggettivi e personali inerenti alla gestione dell'attività. Infatti, il ristorante era stato aperto da tre ragazze, costituitesi in una società di persone, disoccupate e senza disponibilità economiche che avevano chiesto di fruire delle agevolazioni per l'imprenditoria femminile senza, però ottenerle (non sono state inserite in graduatoria). Così le socie hanno dovuto prendere un finanziamento presso un istituto di credito. Ma l'attività è andata avanti solo tre anni ed è stata ceduta perché in perdita.
La Ctr, nell’accogliere il ricorso della contribuente, chiarisce che l’automatismo di una rettifica del valore di avviamento e cessione eseguita in base al solo criterio dei valori dichiarati dalla contribuente agli effetti delle imposte dirette e ai dati pubblicati nel borsino delle aziende della provincia di riferimento, non basta a giustificare la rettifica. Si deve tener conto, invece, anche del fattore umano. Ad esempio, le tabelle usate per il calcolo del valore si possono applicare in caso di attività commerciale svolta da professionisti esperti del settore e non da soggetti semplicemente volenterosi, come nel caso di specie (tre casalinghe con buona volontà, ma senza esperienza né di ristorazione, né di altra attività commerciale).
weekly news 47/2012