Con ordinanza depositata il 19 novembre 2012, la n. 20254, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una contribuente a cui era stata contestata un’elusione fiscale in considerazione della costituzione di un trust familiare e dell’acquisto di un immobile come prima casa.
Ribaltando le decisioni delle commissioni tributarie, provinciale e regionale, la Suprema corte ha sottolineato come, perché un’operazione possa essere considerata come un abuso di diritto, è necessaria la presenza di due fattori. In primo luogo, occorre che il contribuente abbia conseguito un vantaggio fiscale; in secondo luogo, tale vantaggio deve aver costituito la ragione determinante dell'operazione medesima.
E nel caso di specie, la difesa della contribuente aveva dedotto una serie di ragioni economiche e familiari giustificative della costituzione del trust, ragioni che secondo la Corte meritavano un apprezzamento di merito.
weekly news 47/2012