E’ in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 novembre 2012 la direttiva 2012/30/Ue del 25 ottobre 2012.
Parlamento europeo e Consiglio intervengono, in 50 articoli destinati agli Stati membri dell’Unione, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi nella costituzione della Società per azioni (Spa) e a salvaguardia del capitale sociale – che è garanzia per i creditori - prevedendo il coordinamento degli impegni richiesti, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La direttiva opererà pienamente nel nostro Stato dal prossimo 3 dicembre. Richiede, per l’avvio di una Spa nei Paesi dell’Unione europea, un capitale sociale di 25 mila euro (articolo 6).
Statuto o atto costitutivo della Società per azioni devono permettere agli interessati di conoscere gli elementi essenziali di essa, in particolare l'esatto ammontare del suo capitale. La salvaguardia del capitale sociale passa, anzitutto, per il veto sulle indebite distribuzioni di utili agli azionisti e sulla possibilità di una società di acquistare azioni proprie.
Dal canto suo, il coordinamento a livello europeo delle singole leggi nazionali, riguarda la costituzione, la salvaguardia, l'aumento e la riduzione del capitale delle Società per azioni, per giungere ad assicurare l'equivalenza minima della protezione degli azionisti e dei creditori di quelle società.
weekly news 47/2012