I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 45585 depositata il 21 novembre 2012, hanno precisato come “i fatti di bancarotta commessi prima dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 5/2006, e del successivo Decreto legislativo n. 169/2007, modificativi dei requisiti per l'assoggettabilità dell'imprenditore a fallimento, continuano ad essere previsti come reato anche se, in base alle nuove disposizioni, l'imprenditore non potrebbe più essere dichiarato fallito”.
Ed infatti – sottolinea la Corte - il magistrato penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non è legittimato a sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento sia con riferimento al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza della impresa, sia per quel che riguarda i presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste dall'articolo 1 della Legge fallimentare, per la fallibilità dell'imprenditore; ne discende che le modifiche apportate all’articolo n. 1 descritto non esercitano influenza sui procedimenti penali in corso.
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta disposta dai giudici di merito in capo ad un piccolo imprenditore prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006 con la quale è stata esclusa la fallibilità proprio dei piccoli imprenditori.
weekly news 47/2012