La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, afferma che le ferie non godute per malattia e poi non usufruite per cessazione del rapporto di lavoro vanno comunque retribuite con il pagamento dell'indennità sostitutiva. Il caso riguarda il ricorso presentato da un dipendente al quale, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, non veniva riconosciuta l'indennità, spettante solo, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro, per assenze motivate da “documentate esigenze di servizio”.
I giudici stabiliscono che sono illegittime, per il loro contrasto con norme imperative, le disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte sottolinea che il diritto irrinunciabile alle ferie è garantito dall'art. 36 della Costituzione e che il pagamento del periodo non goduto, oltre ad avere carattere risarcitorio per il mancato recupero delle energie psicofisiche, per la mancata possibilità di dedicarsi a relazioni familiari e sociali e di svolgere attività ricreative e simili, costituisce un'erogazione di natura retributiva, “rappresentando il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali”.
Richiamato anche l'art. 7 della direttiva Ue 2003/88, secondo il quale non è possibile escludere un'indennità finanziaria sostitutiva delle ferie qualora il lavoratore non ne abbia potuto godere in quanto in congedo per malattia.
weekly news 46/2012