Con la sentenza n. 45849 depositata il 23 novembre 2012, la Corte di cassazione ha sottolineato come, con riferimento ai reati tributari, il sequestro per equivalente, finalizzato alla successiva confisca, vada riferito all’intero ammontare dell’imposta evasa; questo, costituendo un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita è, in quanto tale, riconducibile alla nozione di “profitto”, “costituito dal risparmio economico da cui consegue l’effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo”.
E nella quantificazione del descritto risparmio – continua la Corte - deve ricomprendersi anche il mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in conseguenza dell’accertamento del debito tributario.
Sulla scorta di dette considerazioni i giudici di legittimità hanno confermato il sequestro preventivo disposto dai precedenti organi di giustizia in capo ai beni di un imprenditore di Perugia, indagato per evasione fiscale, per un ammontare complessivo di 533 mila euro.
weekly news 48/2012