Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 274 del 23 novembre è stato pubblicato il decreto del ministero dell’Economia n. 200 del 19 novembre 2012 volto a individuare i criteri per l’applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.
Nell’articolo 1 del regolamento si definiscono le attività interessate (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, di culto) e si fornisce la definizione per individuare quando le citate attività si considerano effettuate con modalità non commerciali.
La definizione di modalità non commerciali contempla, infatti, “la modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Per “utilizzazione mista”, invece, si intende l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività indicate nella lettera i) dell'articolo 7 del decreto Ici con modalità non commerciali, unitamente alle stesse attività indicate ma svolte con modalità commerciali.
Il successivo articolo 3 definisce, invece, i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.
Le suddette definizioni sono utili ai fini dell’individuazione dell’esenzione o meno dal pagamento dell’Imu. Il decreto, infatti, sancisce che l’esenzione Imu scatterà solo se l'attività è svolta a titolo gratuito o dietro pagamento di un importo simbolico che in ogni caso non potrà superare la metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale. Dunque, è importante conoscere l’entità della retta applicata per vedere se quell’attività assistenziale, sanitaria, didattica ecc. può essere qualificata come non economica oppure no e di conseguenza godere dell’esenzione dal tributo.
weekly news 48/2012