La Ctr Sardegna, con la sentenza n. 39/01/12, ribadisce che nel caso di una compravendita immobiliare, la plusvalenza realizzata va tassata, ai fini delle imposte dirette (Irpef), seguendo il criterio di cassa.
Dunque, nel contenzioso che vedeva coinvolte due eredi, nei confronti delle quali il Fisco aveva spiccato degli avvisi di accertamento con cui si rettificava la dichiarazione relativa all’anno 2001 per omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un’area fabbricabile, la Ctr ha accolto la difesa delle contribuenti riconoscendo la particolarità del contratto preliminare di vendita.
Per i giudici si è trattato di un caso “complesso” o ancor più di un'esecuzione anticipata di un contratto preliminare, dal momento che quest’ultimo ha anticipato alcuni effetti tipici del contratto definitivo di vendita. Infatti, il pagamento in tutto o in parte del prezzo di vendita stabilito era già avvenuto e il promissario acquirente era già entrato nel godimento del bene. Dunque, per far scattare l’imposizione fiscale sul corrispettivo di quel contratto era necessario che vi fosse stata la corrispondente percezione del prezzo pattuito, dal momento che solo la percezione del corrispettivo costituisce l’effettiva manifestazione della capacità contributiva.
Nel caso di specie, invece, le due eredi avevano sottoscritto l’atto pubblico di trasferimento della proprietà del bene e provveduto alla relativa trascrizione nei registri immobiliari, mentre la percezione del corrispettivo della vendita era già avvenuta in precedenza, in capo al loro dante causa in virtù del contratto preliminare di vendita.
Mancando, così, il reddito effettivo ad accrescere il patrimonio delle due coeredi non poteva essere applicato su di esse il prelievo fiscale. Come previsto anche dall’articolo 53 della Costituzione, il prelievo fiscale deve essere operato su un reddito che effettivamente accresce il patrimonio e non su un reddito presunto. Per il perfezionamento della fattispecie impositiva è necessario, dunque, che il pagamento della somma pattuita coincida effettivamente con la sua percezione, cosa non avvenuta nel caso delle due contribuenti che non avevano percepito nulla in relazione alla vendita dell’area fabbricabile.
weekly news 48/2012