Il caso trattato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21390 del 30 novembre 2012, riguarda la natura elusiva di un'operazione di acquisto di un terreno edificabile, attraverso l'acquisizione delle quote della società proprietaria dell'area interessata. L'Amministrazione finanziaria ritiene che l'operazione fiscalmente corretta sarebbe stata la fusione per incorporazione, attribuendo alla scelta dell'operazione posta in essere il perseguimento del vantaggio di eludere il versamento dell'imposta sostitutiva da disavanzo di fusione. Per questo emette avviso di accertamento. Nel proporre ricorso il contribuente evidenzia l'errata applicazione dell'articolo 37 bis del DPR 600/1973 relativo alle disposizioni antielusive.
La Corte specifica che “il carattere elusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presuppone l'esistenza di un valido strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito”. La prova della volontà elusiva e della manipolazione degli schemi negoziali classici spetta all'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l'assenza di valide alternative riconducendo l'operazione a un mero risparmio fiscale.
Nel caso di specie i giudici, accogliendo il ricorso, rilevano come, rispetto all'obiettivo economico da conseguire, non ci sia fungibilità tra la cessione delle quote e la fusione per incorporazione, risultando la prima soluzione più vantaggiosa per la società acquirente indipendentemente dai benefici fiscali conseguiti
weekly news 49/2012