Notizia

La Cassazione interviene sulla cessione quote

Pubblicato il 01 dicembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21390 del 30 novembre 2012, riguarda la natura elusiva di un'operazione di acquisto di un terreno edificabile, attraverso l'acquisizione delle quote della società proprietaria dell'area interessata. L'Amministrazione finanziaria ritiene che l'operazione fiscalmente corretta sarebbe stata la fusione per incorporazione, attribuendo alla scelta dell'operazione posta in essere il perseguimento del vantaggio di eludere il versamento dell'imposta sostitutiva da disavanzo di fusione. Per questo emette avviso di accertamento. Nel proporre ricorso il contribuente evidenzia l'errata applicazione dell'articolo 37 bis del DPR 600/1973 relativo alle disposizioni antielusive.

La Corte specifica che “il carattere elusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, presuppone l'esistenza di un valido strumento giuridico che, pur se alternativo a quello scelto dal contribuente, sia comunque funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico perseguito”. La prova della volontà elusiva e della manipolazione degli schemi negoziali classici spetta all'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l'assenza di valide alternative riconducendo l'operazione a un mero risparmio fiscale.

Nel caso di specie i giudici, accogliendo il ricorso, rilevano come, rispetto all'obiettivo economico da conseguire, non ci sia fungibilità tra la cessione delle quote e la fusione per incorporazione, risultando la prima soluzione più vantaggiosa per la società acquirente indipendentemente dai benefici fiscali conseguiti

weekly news 49/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...