Una società, che ha ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione con un rilievo per presunta elusività, a seguito di un controllo della Guardia di finanza, ricorre prima in Ctp (senza successo) e poi, in secondo grado, dinnanzi alla Ctr lombarda per contestare il fatto che l’avviso di accertamento ad essa pervenuto non era stato fatto precedere da un questionario, necessario al contribuente per fornire i dovuti chiarimenti.
Con la sentenza n. 135/28/12, la Ctr Lombardia ribadisce che le garanzie procedurali di cui all’articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973 sono valide anche nel caso dell’abuso di diritto. Tali garanzie, infatti, hanno lo scopo preciso di permettere al contribuente di giustificare al Fisco le valide ragioni economiche che hanno portato a quei determinati risultati.
Il diritto al contraddittorio che ne deriva per il contribuente, pertanto, deve essere riconosciuto con riferimento ad ogni atto impositivo sorto per contestare una manovra elusiva/abusiva, anche se non espressamente previsto nel citato articolo 37-bis. Ciò vuol dire, quindi, che l’operatività della garanzia scritta va riconosciuta anche nel caso specifico dell’abuso di diritto, pena la nullità dell’atto impositivo stesso.
Di qui, le conclusioni della Ctr Lombardia, che ha accolto il ricorso della società, rilevando come l’invio del questionario preventivo per l’ottenimento dei maggiori chiarimenti sia da considerare necessario anche nel caso di una contestazione di abuso di diritto per non invalidare l’atto stesso.
weekly news 49/2012