Un contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria rettifica i ricavi derivanti dalla vendita di alcuni immobili, motivando la maggiore pretesa tributaria sullo scostamento tra il valore normale ricavabile dai listini Omi e il prezzo dichiarato, presenta ricorso prima in Ctp, dove non trova soddisfazione, e, poi, dinanzi alla Ctr Sardegna.
La Commissione regionale sarda, con la sentenza n. 44/01/2012, accogliendo il ricorso, afferma che nel caso in cui il contribuente sia risultato congruo e coerente agli studi di settore, se viene sottoposto ad un accertamento immobiliare, l’ufficio non può fondare la sua rettifica esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo di vendita incassato e il valore normale desunto dai listini Omi; anche se il tutto trova conferma nell’importo dei mutui sottoscritti dagli acquirenti.
Per i giudici di secondo grado occorrono delle prove forti affinché il Fisco possa rettificare i redditi di un contribuente risultato congruo agli studi di settore, dal momento che quest’ultimo si affida a tali risultati sia quando vi risulta naturalmente allineato sia quando vi si adegua perchè è la legge che attribuisce valore a tale strumento statistico.
Il fatto che l'ufficio avesse deciso di non applicare il risultato degli studi di settore ha comportato una lesione delle garanzie poste a tutela del contribuente dallo stesso Statuto del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000), che disciplina appunto il principio di affidamento e buona fede. Pertanto, l’ufficio prima di procedere ad una rettifica dei redditi avrebbe dovuto dapprima meglio motivare la circostanza e poi supportare la pretesa con indizi precisi, gravi e concordanti.
weekly news 50/2012