Notizia

Vendita immobili. Accertamento con prove forti per il contribuente congruo agli studi di settore

Pubblicato il 10 dicembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Un contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria rettifica i ricavi derivanti dalla vendita di alcuni immobili, motivando la maggiore pretesa tributaria sullo scostamento tra il valore normale ricavabile dai listini Omi e il prezzo dichiarato, presenta ricorso prima in Ctp, dove non trova soddisfazione, e, poi, dinanzi alla Ctr Sardegna.   

La Commissione regionale sarda, con la sentenza n. 44/01/2012, accogliendo il ricorso, afferma che nel caso in cui il contribuente sia risultato congruo e coerente agli studi di settore, se viene sottoposto ad un accertamento immobiliare, l’ufficio non può fondare la sua rettifica esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo di vendita incassato e il valore normale desunto dai listini Omi; anche se il tutto trova conferma nell’importo dei mutui sottoscritti dagli acquirenti.  

Per i giudici di secondo grado occorrono delle prove forti affinché il Fisco possa rettificare i redditi di un contribuente risultato congruo agli studi di settore, dal momento che quest’ultimo si affida a tali risultati sia quando vi risulta naturalmente allineato sia quando vi si adegua perchè è la legge che attribuisce valore a tale strumento statistico.

Il fatto che l'ufficio avesse deciso di non applicare il risultato degli studi di settore ha comportato una lesione delle garanzie poste a tutela del contribuente dallo stesso Statuto del contribuente (articolo 10 della legge 212/2000), che disciplina appunto il principio di affidamento e buona fede. Pertanto, l’ufficio prima di procedere ad una rettifica dei redditi avrebbe dovuto dapprima meglio motivare la circostanza e poi supportare la pretesa con indizi precisi, gravi e concordanti.

weekly news 50/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2026
5‰ 2026 adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 /REDDITI 2026, da parte degli ETS / associazioni spo...

Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).