Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 22579 depositata l’11 dicembre 2012 - il professionista non è legittimato, a suo piacimento, ad imputare a titolo di costi dell'attività professionale “oneri che appaiono incoerenti rispetto allo strumento negoziale utilizzato per avere a disposizione un bene strumentale all'esercizio professionale ed ipotetici rispetto all'esercizio dell'attività che andrà a svolgersi in futuro”.
In particolare, non possono essere dedotti, secondo il principio di cassa, dei canoni di locazione in apparenza sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o, comunque, versati in anticipo prima di andare in pensione. L’operazione che se ne desume, in realtà, risulterebbe “antieconomica”.
Sulla base di dette argomentazioni la Corte di legittimità ha confermato un accertamento fiscale disposto dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di un avvocato che aveva dedotto dal proprio reddito professionale i canoni di locazione corrispondenti a ben cinque anni che lo stesso aveva anticipatamente pagato prima di andare in pensione.
weekly news 50/2012