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Ritocchi alla Tobin tax nel ddl Stabilita'

Pubblicato il 15 dicembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Commissione Bilancio del Senato ha delineato la veste della Tobin tax italiana. La tassa finanziaria avrà due decorrenze: per il trasferimento di azioni e strumenti partecipativi e per le negoziazioni ad alta frequenza sulle medesime azioni e strumenti dal 1° marzo 2013; per le operazioni riguardanti i derivati e altri strumenti su equità dal 1° luglio 2013. L'imposta non fruisce delle deduzioni Ires, Irpef e Irap.  

L’importo massimo che potrà pagarsi viene elevato da 100 a 200 euro per operazioni con sottostante oltre 1 milione.

In via generica, l’aliquota per i trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti viene fissata allo 0,2%, con una riduzione allo 0,1% se i trasferimenti avvengono sui mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione. Per il 2013 però saranno dello 0,22 e dello 0,12%. L’imposta è dovuta dal soggetto a beneficio del quale avviene il trasferimento e si applica sul saldo netto che l’investitore avrà a fine giornata. Esclusa la tassa sull’operatività intraday. 

Nel caso dei derivati, la tassa va da un minimo di 12,5 centesimi a un massimo di 200 euro ad operazione. Per il “trading ad alta frequenza”, l’aliquota è pari allo 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di Borsa superino una soglia numerica ancora da stabilire. La soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi.

E’ stata aggiunta l'esenzione dalla Tobin della finanza etica, relativa anche alle operazioni di trasferimento temporaneo di titoli con finalità di finanziamento ed il trasferimento di proprietà per successione o donazione. Esclusi anche coloro che operano come “market maker”, ossia effettuano operazioni di trasferimento di azioni e contratti derivati nell'ambito della propria attività di supporto agli scambi, ma non coloro che svolgono l'attività di proprietary trading.

Analizzando le altre disposizioni presenti nella Legge di stabilità, troviamo l’emendamento sull’Imu che dal 2013 andrà ai Comuni, tranne che per la parte relativa a capannoni industriali ed opifici, riservata allo Stato.

Dal 2013 debutto anche per la nuova tassa sui rifiuti, Tares, in sostituzione delle attuali tasse sui rifiuti. Sarà pagata in quattro rate annuali (gennaio, aprile, giugno e dicembre), ma dal 2014 si avrà la rata unica nel mese di giugno. Subirà una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato per finanziare l'illuminazione, la manutenzione e gli altri "servizi indivisibili" svolti dal Comune.

Confermata la gratuità delle ricongiunzioni pensionistiche per coloro che sono passati dal pubblico impiego all'Inps prima del 30 luglio 2010. Salvi i fondi per la formazione, che non subiranno prelievi per la cassa in deroga; questa attingerà risorse dal Fondo coesione e dal fondo decontribuzioni.

E’ stata recepita la disposizione del D.L. n. 185/2012 che ha dato attuazione alla sentenza della Consulta n. 223/2012, la quale ha ritenuta illegittima la trattenuta del 2,5% sul Tfr dei lavoratori pubblici. Entro il 31 ottobre 2013 sarà riliquidato il Tfs, se percepito in base alle norme ora abrogate. 

Infine, come preannunciato, è transitato nel Ddl stabilità il Dl salva-infrazioni, contenente le norme sulla fatturazione Iva dal 2013 ed il congedo parentale ad ore.

weekly news 51/2012