Il ministero dell’Economia e Finanze, direzione della Giustizia tributaria, con direttiva n. 2/DGT del 14 dicembre 2012, è intervenuto a fornire alcuni chiarimenti in ordine a quesiti di natura applicativa sollevati con riferimento alle disposizioni sul contributo unificato nell’ambito del processo tributario.
In particolare, il Dicastero ha inteso precisare come, per quel che concerne l’appello incidentale depositato unitamente alle controdeduzioni, questo deve ritenersi assoggettato all’imposta di bollo e non al contributo unificato qualora si riferisca ad un appello notificato prima del 7 luglio 2011 e ciò anche se il deposito dell’appello incidentale sia avvenuto successivamente a tale data.
Nel caso in cui il contribuente apponga sul ricorso una marca da bollo pari al valore di quanto dovuto per il contributo unificato – precisano i tecnici del Dicastero – non può comunque ritenersi assolto l’obbligo fiscale relativo al ricorso. Imposta di bollo e contributo unificato, infatti, non possono essere compensati trattandosi di due tributi nettamente distinti; ne consegue che in questi casi, l’Ufficio di segreteria che accerta l’erroneo pagamento del contributo è tenuto al recupero dell’importo di quanto dovuto dal ricorrente in base al valore della lite.
Nell’ipotesi di mancata indicazione del valore della lite all’interno del ricorso, inoltre, non deve ritenersi operante la sanzione appositamente prevista dal Testo unico delle spese di giustizia, sempre che il difensore o la parte indichino il detto valore in un atto successivo, datato e sottoscritto; il tutto non oltre 30 giorni dalla data di deposito.
weekly news 51/2012